Esercizio del voto fuori sede
Riferimento normativo: legge 9 ottobre 2026, n. 180, articolo 8
1. Descrizione
L'articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», disciplina l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione di specifiche consultazioni elettorali e referendarie.
2. Consultazioni interessate
La possibilità di votare fuori sede si applica alle seguenti consultazioni:
- Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
- Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
- Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
La disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
3. Chi può presentare la domanda
Il requisito necessario a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco comunale le seguenti categorie di elettori:
Studenti e lavoratori
Elettori temporaneamente domiciliati fuori Regione per motivi di studio o di lavoro, per una permanenza prevista di almeno nove mesi.
Elettori per motivi di cura
Persone che ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico documentato, per almeno tre mesi, presso una struttura sanitaria situata fuori dalla Regione del Comune di iscrizione elettorale. Nel periodo deve ricadere la data della consultazione interessata.
Caregiver familiari
Elettori che prestano attività di cura e assistenza a una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria fuori Regione, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione.
Genitori e familiari conviventi di minori
Elettori che accompagnano o prestano assistenza a un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria fuori Regione, per almeno tre mesi.
4. Termini per la presentazione della domanda
La normativa prevede scadenze differenti in base alla categoria di appartenenza e al momento in cui si verifica la condizione di elettore fuori sede.
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Categoria |
Termine per la domanda |
Consultazioni interessate |
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Studio o lavoro, condizione già in essere al 31 dicembre |
Entro il 31 dicembre di ciascun anno |
Consultazioni dell'anno successivo |
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Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre |
Entro 30 giorni dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti e, in ogni caso, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
Consultazioni dell'anno in corso |
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Motivi di cura |
Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
Consultazioni dell'anno in corso |
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Caregiver familiari |
Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
Consultazioni dell'anno in corso |
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Genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico |
Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
Consultazioni dell'anno in corso |
Durata dell'iscrizione. L'iscrizione nell'elenco ha validità annuale. Per esercitare il voto fuori sede anche nell'anno successivo, è necessario presentare una nuova domanda entro i termini previsti.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure mediante strumenti telematici.
La richiesta deve contenere:
- L'indirizzo completo del domicilio temporaneo.
- Un recapito di posta elettronica, ove possibile.
- Gli allegati necessari a comprovare l'identità e la condizione dichiarata.
Documenti da allegare
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Documento |
Descrizione |
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Documento di riconoscimento |
Copia di un documento in corso di validità. |
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Documentazione attestante la condizione di fuori sede |
Certificazione o altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti. |
A titolo esemplificativo, la documentazione può comprendere:
- Certificato di iscrizione a un corso di studi.
- Contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro.
- Attestazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla relativa durata.
La condizione di elettore fuori sede può essere dichiarata mediante autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 e i controlli di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
6. Revoca della domanda
La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede può essere revocata con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini previsti per la presentazione della domanda.
Il Comune che riceve la revoca provvede a:
- Cancellare l'elettore dall'elenco comunale degli elettori fuori sede.
- Comunicare la revoca al Comune nelle cui liste elettorali l'interessato risulta iscritto.
- Consentire al Comune di iscrizione elettorale di rimuovere la relativa annotazione.