Possibilitą di voto fuori sede

Dettagli della notizia

Data:

27 ott 26

Tempo di lettura:

3 minuti e 34 secondi

Esercizio del voto fuori sede

Riferimento normativo: legge 9 ottobre 2026, n. 180, articolo 8

1. Descrizione

L'articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», disciplina l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione di specifiche consultazioni elettorali e referendarie.

2. Consultazioni interessate

La possibilità di votare fuori sede si applica alle seguenti consultazioni:

  • Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  • Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
  • Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

3. Chi può presentare la domanda

Il requisito necessario a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco comunale le seguenti categorie di elettori:

Studenti e lavoratori

Elettori temporaneamente domiciliati fuori Regione per motivi di studio o di lavoro, per una permanenza prevista di almeno nove mesi.

Elettori per motivi di cura

Persone che ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico documentato, per almeno tre mesi, presso una struttura sanitaria situata fuori dalla Regione del Comune di iscrizione elettorale. Nel periodo deve ricadere la data della consultazione interessata.

Caregiver familiari

Elettori che prestano attività di cura e assistenza a una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria fuori Regione, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione.

Genitori e familiari conviventi di minori

Elettori che accompagnano o prestano assistenza a un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria fuori Regione, per almeno tre mesi.

4. Termini per la presentazione della domanda

La normativa prevede scadenze differenti in base alla categoria di appartenenza e al momento in cui si verifica la condizione di elettore fuori sede.

Categoria

Termine per la domanda

Consultazioni interessate

Studio o lavoro, condizione già in essere al 31 dicembre

Entro il 31 dicembre di ciascun anno

Consultazioni dell'anno successivo

Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre

Entro 30 giorni dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti e, in ogni caso, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Consultazioni dell'anno in corso

Motivi di cura

Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Consultazioni dell'anno in corso

Caregiver familiari

Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Consultazioni dell'anno in corso

Genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico

Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Consultazioni dell'anno in corso

Durata dell'iscrizione. L'iscrizione nell'elenco ha validità annuale. Per esercitare il voto fuori sede anche nell'anno successivo, è necessario presentare una nuova domanda entro i termini previsti.

5. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure mediante strumenti telematici.

La richiesta deve contenere:

  • L'indirizzo completo del domicilio temporaneo.
  • Un recapito di posta elettronica, ove possibile.
  • Gli allegati necessari a comprovare l'identità e la condizione dichiarata.

Documenti da allegare

Documento

Descrizione

Documento di riconoscimento

Copia di un documento in corso di validità.

Documentazione attestante la condizione di fuori sede

Certificazione o altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti.

A titolo esemplificativo, la documentazione può comprendere:

  • Certificato di iscrizione a un corso di studi.
  • Contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro.
  • Attestazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla relativa durata.

La condizione di elettore fuori sede può essere dichiarata mediante autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 e i controlli di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

6. Revoca della domanda

La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede può essere revocata con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini previsti per la presentazione della domanda.

Il Comune che riceve la revoca provvede a:

  1. Cancellare l'elettore dall'elenco comunale degli elettori fuori sede.
  2. Comunicare la revoca al Comune nelle cui liste elettorali l'interessato risulta iscritto.
  3. Consentire al Comune di iscrizione elettorale di rimuovere la relativa annotazione.